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CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021

Principali novità

Il 19 gennaio 2024 è entrato in vigore il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021.
Di seguito le principali novità introdotte relative agli istituti di competenza. Tutti gli istituti indicati di seguito hanno decorrenza immediata (art. 2 c. 2) salvo l'ordinamento professionale, come di seguito specificato.

  • Ordinamento professionale (art. 84 e 85): il nuovo sistema di classificazione del personale, finalizzato a gestire e valorizzare le competenze dei dipendenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di innovazione ed evoluzione dell'organizzazione del lavoro, è articolato in quattro Aree professionali (Operatori, Collaboratori, Funzionari, Elevate Professionalità), a loro volta articolate in settori professionali ed entrerà vigore il 1° maggio 2024 (art. 92 c. 1).  A far tempo da tale data, pertanto, gli inquadramenti in essere verranno trasposti nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico, come indicato nella tabella di cui all'allegato F del CCNL;
  • Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 98): non necessitano di documentazione e/o giustificazione. Non sarà più necessario, pertanto, indicare il motivo nel campo note. Tali permessi non possono essere fruiti consecutivamente ad altri permessi ad ore, inclusi gli straordinari a recupero, ad eccezione dei permessi ex. art. 33 L. 104/1992 e dei congedi a tutela della maternità e paternità. Possono, pertanto, essere utilizzati unitamente ad altri permessi all'interno della stessa giornata, purchè in modo non consecutivo;
  • Assenze per l'espletamento di visite (art. 101): possono essere effettuate nella stessa giornata con altri permessi orari e straordinari a recupero esclusivamente nell'ipotesi in cui le ore di permesso residue non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza;
  • Congedi dei genitori (art. 102): viene specificato che i genitori, anche adottivi o affidatari, possono fruire dei periodi di congedo parentale, anche su base oraria. Tale modalità di utilizzo non è cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti a tutela della maternità e della paternità. Ai fini del computo dei giorni, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il numero di ore è riproporzionato. I congedi ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie;
  • Unioni civili (art. 18): viene espressamente previsto che, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni riferite al matrimonio, nonché quelle contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile;
  • Transizione di genere (art. 21): al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender e di creare un ambiente di lavoro inclusivo, le amministrazioni riconoscono un'identità alias al dipendente che ha intrapreso un percorso di transizione di genere;
  • Ferie solidali (art. 96): viene prevista la possibilità di cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, oltre ai giorni di ferie e di festività soppresse, anche le ore accantonate nel conto ore individuale. I requisiti e le modalità di richiesta rimangono invariati;
  • Congedo per donne vittime di violenza (art. 17): è stata innalzata la durata del congedo riconosciuto nei confronti delle lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, da 90 a 120 giorni. La relativa disciplina resta inalterata.

Ciò non impedisce in alcun modo la fruizione dei nuovi istituti.
 

Da: Presenze Comunicazioni
Date: lun 5 feb 2024 alle ore 16:17
Subject: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021