Nuovo Piano Formativo 2024 dedicato al Personale tecnico amministrativo e Collaboratori esperti linguistici d’Ateneo.
Il Piano prevede un approccio per aree tematiche e percorsi formativi, tenendo conto di tutti i corsi obbligatori senza dimenticare quelli che possono essere gli interessi dei dipendenti. Per vedere tutte le proposte consultare il catalogo corsi sulla vetrina formativa.
Per qualsiasi informazione relativa alle modalità di iscrizione ai corsi consultare le linee guida
È stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo il Decreto Rettorale n. 768 del 28/03/2024 di costituzione dell'Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni del 26 giugno 2024
Indizione delle Elezioni Senato Accademico
Sono indette, per il giorno 26 giugno 2024, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale docente e tecnico–amministrativo nel Senato Accademico per il triennio accademico 2024-2027.
Indizione delle Elezioni RLS
Sono indette, per il giorno 26 giugno 2024, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale docente e tecnico-amministrativo per il triennio accademico 2024-2027.
Indizione delle Elezioni Consulta PTA-CEL
Sono indette, per il giorno 26 giugno 2024, le elezioni delle rappresentanze nella Consulta del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici per il triennio accademico 2024-2027.
In riferimento al Bonus madri lavoratrici introdotto dalla Legge di Bilancio (Articolo 1,commi 180 e 181), INPS ha emesso la circolare 27/2024 del 31 gennaio in cui illustra le modalità operative per l’applicazione.
Hanno diritto all’esonero contributivo le madri lavoratrici con almeno tre figli nel triennio 2024-2026. Per il solo 2024 si applica anche in presenza di due figli.
L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dalle dipendenti a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, pari ad un esonero massimo mensile di 250 euro.
L’esonero contributivo a carico della lavoratrice sarà applicato:
per il 2024, fino ai 10 anni del figlio più piccolo, per le madri con due figli;
per il 2024-2026, fino ai 18 anni del figlio più piccolo, per le madri con tre o più figli.
E’ la lavoratrice che, in presenza dei requisiti, chiede al datore di lavorol’applicazione dell’esonero, semplicemente comunicando il numero dei figli e i relativi codici fiscali.
Da: Divisione Trattamento Economico
Data: mar 2 feb 2024 alle ore 08:44 - lun 20 feb 2024 alle ore 11:50
Oggetto: Bonus lavoratrici madri - Legge di Bilancio 2024
Il 19 gennaio 2024 è entrato in vigore il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021.
Di seguito le principali novità introdotte relative agli istituti di competenza. Tutti gli istituti indicati di seguito hanno decorrenza immediata (art. 2 c. 2) salvo l'ordinamento professionale, come di seguito specificato.
Ordinamento professionale (art. 84 e 85): il nuovo sistema di classificazione del personale, finalizzato a gestire e valorizzare le competenze dei dipendenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di innovazione ed evoluzione dell'organizzazione del lavoro, è articolato in quattro Aree professionali (Operatori, Collaboratori, Funzionari, Elevate Professionalità), a loro volta articolate in settori professionali ed entrerà vigore il 1° maggio 2024 (art. 92 c. 1). A far tempo da tale data, pertanto, gli inquadramenti in essere verranno trasposti nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico, come indicato nella tabella di cui all'allegato F del CCNL;
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 98): non necessitano di documentazione e/o giustificazione. Non sarà più necessario, pertanto, indicare il motivo nel campo note. Tali permessi non possono essere fruiti consecutivamente ad altri permessi ad ore, inclusi gli straordinari a recupero, ad eccezione dei permessi ex. art. 33 L. 104/1992 e dei congedi a tutela della maternità e paternità. Possono, pertanto, essere utilizzati unitamente ad altri permessi all'interno della stessa giornata, purchè in modo non consecutivo;
Assenze per l'espletamento di visite (art. 101): possono essere effettuate nella stessa giornata con altri permessi orari e straordinari a recupero esclusivamente nell'ipotesi in cui le ore di permesso residue non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza;
Congedi dei genitori (art. 102): viene specificato che i genitori, anche adottivi o affidatari, possono fruire dei periodi di congedo parentale, anche su base oraria. Tale modalità di utilizzo non è cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti a tutela della maternità e della paternità. Ai fini del computo dei giorni, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il numero di ore è riproporzionato. I congedi ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie;
Unioni civili (art. 18): viene espressamente previsto che, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni riferite al matrimonio, nonché quelle contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile;
Transizione di genere (art. 21): al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender e di creare un ambiente di lavoro inclusivo, le amministrazioni riconoscono un'identità alias al dipendente che ha intrapreso un percorso di transizione di genere;
Ferie solidali (art. 96): viene prevista la possibilità di cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, oltre ai giorni di ferie e di festività soppresse, anche le ore accantonate nel conto ore individuale. I requisiti e le modalità di richiesta rimangono invariati;
Congedo per donne vittime di violenza (art. 17): è stata innalzata la durata del congedo riconosciuto nei confronti delle lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, da 90 a 120 giorni. La relativa disciplina resta inalterata.
Ciò non impedisce in alcun modo la fruizione dei nuovi istituti.
Da: Presenze Comunicazioni
Date: lun 5 feb 2024 alle ore 16:17
Subject: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021